NULLITA’ AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di accertamento tributario, la Sezione Tributaria ha affermato che la delega di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 22803 del 09/11/2015.

Presidente: M. Cicala

Relatore: D. Chindemi

                  Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
                       Avviso di accertamento 
 
  Gli accertamenti in rettifica e  gli  accertamenti  d'ufficio  sono
portati a conoscenza dei contribuenti mediante  la  notificazione  di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato  della
carriera direttiva da lui delegato. 
  L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione  dell'imponibile
o degli  imponibili  accertati,  delle  aliquote  applicate  e  delle
imposte liquidate, al  lordo  e  al  netto  delle  detrazioni,  delle
ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve  essere  motivato
in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche  che  lo
hanno  determinato  e  in  relazione   a   quanto   stabilito   dalle
disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state  applicate,
con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie  categorie  e
con la specifica  indicazione  dei  fatti  e  delle  circostanze  che
giustificano il ricorso  a  metodi  induttivi  o  sintetici  e  delle
ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.  Se  la
motivazione fa riferimento  ad  un  altro  atto  non  conosciuto  ne'
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato  all'atto  che
lo richiama salvo che quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto
essenziale. 
  L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione,  le
indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non
e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo  del  secondo
comma. 
  ((Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente
decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui
al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto  di
accertamento, fino a  concorrenza  del  loro  importo.  Dai  maggiori
imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui
al periodo precedente, il contribuente ha facolta'  di  chiedere  che
siano computate in diminuzione le perdite pregresse  non  utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve
presentare un'apposita istanza all'ufficio  competente  all'emissione
dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine
di  proposizione  del  ricorso.  In  tale   caso   il   termine   per
l'impugnazione dell'atto  e'  sospeso  per  un  periodo  di  sessanta
giorni.  L'ufficio  procede  al  ricalcolo  dell'eventuale   maggiore
imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle  sanzioni  correlate,  e
comunica  l'esito  al  contribuente,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. Ai fini del presente  comma  per  perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili  alla  data
di chiusura del periodo d'imposta oggetto di  accertamento  ai  sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)) ((139)) 
 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  25,
comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti  entrano  in
vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta  per
i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i  termini  di  cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  32,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.