CONDOMINIO, COMUNICAZIONE DEI NOMI DEI MOROSI AI CREDITORI

Con la riforma intervenuta nel 2012 sono state introdotte rilevanti novità in materia condominiale, alcune delle quali, tuttavia, hanno comportato difficoltà interpretative/applicative.
Un esempio è la modifica dell’art. 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile: tale norma oggi prevede che l’amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Ma quali dati debbano essere comunicati, nulla dice la norma. E così è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Tivoli che, con sentenza del 16.11.2015, ha fatto chiarezza sul punto. Si tratta del caso di un creditore, un avvocato, che aveva chiesto all’amministratore di condominio la comunicazione dei nominativi dei singoli condomini morosi e le rispettive carature millesimali e quote di morosità. L’amministratore, tuttavia, si era limitato a inviare solo un rendiconto contabile dal quale non era possibile evincere né le generalità complete dei condomini morosi né se la morosità che era evidenziata nel documento fosse riferibile, o meno, al credito dell’istante.
L’avvocato, quindi, si era rivolto al Tribunale per ottenere la condanna del condominio a una comunicazione più completa e il Tribunale di Tivoli, con la sentenza del novembre 2015, ha condannato l’amministratore a comunicare al creditore i nominativi e i dati dei condomini morosi, nonché le rispettive quote dovute per caratura millesimale con indicazione completa delle generalità e delle quote millesimali di ciascun obbligato, facendo specifico riferimento ai crediti vantati dal ricorrente.