LE SPESE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

In tema di spese di lite, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con le ordinanze n. 1489 e 1490 del 15 gennaio 2016, ha dato applicazione al principio di recente introduzione in ambito tributario, sulla soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.
Tale principio è stato sancito dal D. Lgs. n. 156/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55 e si tratta di una novità importante.
Sino ad oggi, infatti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 546/1992, si è sempre assistito ad un elevato utilizzo da parte dei giudici di merito della compensazione delle spese di giudizio, arrivando solo in rari casi alla condanna alle spese dell’Amministrazione finanziaria soccombente.
Ora, però, grazie all’introduzione dell’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 92, II comma del c.p.c. (come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), il contribuente può vedersi riconosciute le spese di lite in caso di vittoria e ciò anche nella fase cautelare.
Ed è proprio in applicazione del suddetto principio che la CTP di Lecce, con le due Ordinanze segnalate del 15 gennaio 2016, in accoglimento delle richieste di sospensione della riscossione da parte di un contribuente, ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle refusione delle spese relative alla fase cautelare.