In tema di accertamento tributario, la Sezione Tributaria ha affermato che la delega di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 22803 del 09/11/2015.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Avviso di accertamento
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono
portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della
carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile
o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle
imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle
ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato
in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle
disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate,
con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e
con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che
giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle
ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne'
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale.
L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le
indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non
e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo
comma.
((Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente
decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui
al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di
accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori
imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui
al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che
siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve
presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione
dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine
di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per
l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta
giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore
imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e
comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data
di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)) ((139))
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AGGIORNAMENTO (139)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 25,
comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in
vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per
i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente
modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.