Termine Decadenziale

Studio sulla possibile applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/73 alle imposte indirette.

Sentenza n. 2549 del 2014 della CTP di Milano.

appare davvero illogico, sotto il profilo della coerenza dell’ordinamento, – oltre la dubbia conformità al dettato costituzionale – che il Legislatore abbia previsto solo per le imposte dirette e per l’IVA un termine di decadenza entro cui notificare la cartella di pagamento, non estendendo tale disciplina anche alle altre imposte indirette”

Con la legge 156/2005 il legislatore ha ottemperato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 15.07.2005, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del DPR 602/2002, nel testo in vigenza come modificato dal D.lgs. n.193/2001, nella parte in cui non prevedeva un termine fissato a pena di decadenza, entro il quale il Concessionario doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento. Il giudice delle leggi ha, invero, evidenziato come la normativa sancita dal detto art. 25 D.P.R. n.602/73, nella parte in cui non prevedeva alcun termine per la notificazione dei ruoli al contribuente, era in palese contrasto con le norme costituzionali ed, in particolare, con l’art. 24 Cost.

Il Legislatore, infatti, a seguito del chiaro e importante intervento della Corte, si è visto costretto ad adottare un’inedita visione dell’intera procedura, provvedendo a rinnovare radicalmente l’intero sistema di calcolo dei termini per la consegna della cartella esattoriale al contribuente. Nella nuova formulazione viene fissato un unico termine perentorio per l’esecuzione dell’intera procedura, dal fatto generatore alla conseguente notifica della cartella. In tal modo, per il contribuente assumono rilevanza solo la data del fatto generatore e la data della notifica della cartella, mentre l’iscrizione a ruolo e la consegna dello stesso al concessionario finiscono per divenire fasi meramente interne del procedimento di riscossione. Fondamentale novità della riforma è, infatti, l’abrogazione dell’articolo 17 del D.P.R. 602/73, con conseguente previsione dei nuovi termini decadenziali per la consegna delle cartelle direttamente nel rinnovato articolo 25.

Ai sensi dell’articolo 25, le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’ articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-terdel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Premesso quanto sopra, bene ora indagare sull’applicabilità del D.P.R. 602/73 alle imposte indirette. Il termine decadenziale di cui all’art. 25 del più volte citato D.P.R. 602/73 deve trovare applicazione anche in tema di imposte indirette. Questo in quanto sarebbe davvero privo di qualsiasi logica che il Legislatore abbia previsto solo per le imposte dirette un termine di decadenza entro cui notificare la cartella di pagamento, non estendendo tale disciplina alle altre imposte indirette. Nel senso dell’applicabilità del “vecchio” art. 17 del D.P.R. 602/73 (relativo alla decadenza del termine per l’iscrizione a ruolo) si sono pronunciate la C.T.P. di Cagliari 23.01.2006 n. 298, la C.T.R. di Roma con sentenza n. 42 del 26.02.2010 e la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6330 del 10.03.2008. In particolare, la Cassazione ha affermato che “ il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3 si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito dal momento che con la nuova normativa il legislatore ha inteso disciplinare unitariamente le procedure di riscossione coattiva dei tributi mediante i ruoli (D.P.R. 43/1988 art. 67) e che, pertanto, ragioni di coerenza sistematica portano a ritenere che il termine fissato, a pena di decadenza, dall’art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 602/73 (originariamente riferito alle imposte sui redditi) si applichi anche all’IVA e agli altri tributi indiretti specificatamente richiamati dal citato art. 67 del D.P.R. 43/1988 tra cui l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l’imposta sulle successioni e donazioni”

Inoltre, prosegue la Corte: “una diversa interpretazione verrebbe a prefigurare problemi di ordine costituzionale della norma nella parte in cui non consentisse l’applicazione del termine decadenziale ivi previsto, alle imposte diverse da quelle sul reddito posto che, in presenza di una disciplina che regola unitariamente le procedure di riscossione coattiva tramite i ruoli, sarebbe irrazionale mantenere un sistema parallelo che escludesse l’operatività dei termini per l’iscrizione a ruolo con riferimento ad imposte diverse da quelle sul reddito”.

In altri termini, secondo il delineato quadro normativo, per un verso, la pretesa erariale deve essere portata a conoscenza del contribuente mediante la notifica della cartella di pagamento entro il termine di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/73, consentendo in tal modo, la certezza dei tempi ragionevolmente rapidi per la definizione dei rapporti tra contribuenti ed Erario; per altro verso invece sarebbe illogico sostenere che la pretesa erariale relativa alle altre imposte indirette potrebbe essere portata a conoscenza del contribuente entro il maggiore termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e senza alcuna conformità al generale sistema di riscossione tramite ruolo. A tal proposito, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con una recentissima Sentenza – n. 2549 del 2014, confermando tutto quanto su detto e di conseguenza ritenendo fondata l’eccezione di decadenza sollevata dal contribuente in relazione ad imposta di registro, ha affermato che:” appare davvero illogico, sotto il profilo della coerenza dell’ordinamento, – oltre la dubbia conformità al dettato costituzionale – che il Legislatore abbia previsto solo per le imposte dirette e per l’IVA un termine di decadenza entro cui notificare la cartella di pagamento, non estendendo tale disciplina anche alle altre imposte indirette”.