Apertura Partita Iva

Indicazioni operative per l’apertura di un’attività come imprenditore individuale/lavoratore autonomo in Italia. Modello AA9/11.

I soggetti che intendono iniziare, in Italia, un’impresa, un’arte o una professione devono presentare un’apposita dichiarazione.

Termini, decorrenza della presentazione e modelli da utilizzare variano in base alla tipologia del soggetto richiedente.

Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/11 (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7/10 (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Occupiamoci inizialmente di lavoratori autonomi e imprese individuali cercando di rispondere alle domande più comuni.

1) Quale modello deve essere utilizzato dai lavoratori autonomi e dalle imprese individuali per aprire la partita Iva?

Modello AA9/11 (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

2) Che differenza sussiste tra imprenditore individuale e lavoratore autonomo?

Sono imprenditori individuali gli artigiani e i commercianti.

Sono lavoratori autonomi i professionisti iscritti in un Albo o in un Ordine e i liberi professionisti non iscritti ad albi professionali, i cosiddetti “senza Ordine”.
L’aspetto differenziante tra le due tipologie è l’iscrizione o meno nel Registro delle imprese. L’imprenditore individuale deve iscriversi in Camera di commercio mentre il lavoratore autonomo non è obbligato a farlo.

3) Che differenza sussiste tra artigiano e commerciante?

Ai sensi dell’art. 2 e 3 della L.443/1985 è artigiano colui che: – “(…) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”; – “nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc….) deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti da leggi statali”.

Si definiscono “commercianti” quegli operatori economici che, in modo professionale, acquistano delle merci per poi rivenderle, così come esse sono, con lo scopo di realizzare, da tale attività, un lucro. Il commerciante, dunque, non effettua nessuna trasformazione sui beni acquistati prima di rivenderli. Tali beni sono, genericamente, denominati “merci”.

4) Possibile svolgere contemporaneamente attività artigiana e commerciale?

La legge quadro sull’artigianato ­ legge n. 443/85 – nel definire l’impresa artigiana, identifica il connotato che la contraddistingue nello scopo, prevalente, dello svolgimento di un’attività di produzione di beni e servizi escludendo, con ciò, dalla qualifica di “artigiana” l’impresa che ha, quale scopo esclusivo o, quanto meno, prevalente, l’esercizio del commercio al dettaglio, come definita dall’art. 24 del d.lgs. 114/98. Valutare e verificare la prevalenza dell’attività svolta dall’imprenditore interessato. Si ritiene che per l’accertamento del requisito si debba far riferimento al reddito dell’attività nel senso che, se il reddito che deriva dall’attività artigiana supera quello commerciale, l’impresa è connotabile come “artigiana”; in caso contrario è inquadrabile come commerciale, con le conseguenze che ne derivano a livello di iscrizioni negli albi previdenziali ed assicurativi.

5) Quale la differenza a livello previdenziale tra imprenditore individuale e lavoratore autonomo?

A livello previdenziale gli artigiani e i commercianti sono obbligati a iscriversi all’Inps nella gestione artigiani o commercianti. I professionisti iscritti a un Ordine sono obbligati a iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento. I lavoratori autonomi non iscritti ad un Ordine devono obbligatoriamente versare i contributi alla gestione separata dell’Inps.

6) Entro quale termine dall’inizio attività deve essere presentato il modello AA9/11?
Impresa individuale Professionista

Entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, che decorre dal giorno in cui è effettuata almeno un’operazione attiva o passiva.

Entro 30 giorni dall’iscrizione all’ordine professionale, purché sia accompagnata da un minimo di organizzazione.

7) Obbligatorio l’indirizzo di posta elettronica certificata per le imprese individuali?

Dal 20 ottobre 2012 è stato introdotto l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC (D. L. n.179/2012 – L. n. 221/2012 ).

8) Quale la differenza tra impresa individuale e lavoratore autonomo in ordine alle modalità di presentazione del modello AA9/11?

L’imprenditore individuale, essendo tenuto all’iscrizione nel Registro delle imprese, per presentare la dichiarazione di inizio attività deve avvalersi della Comunicazione Unica (ComUnica). La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA9/11 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.

I lavoratori autonomi, non essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese, possono utilizzare direttamente il modello AA9/11, invece della Comunicazione Unica.

Il modello può essere presentato:

– in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

– in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

– in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.