Fatturazione nel commercio elettronico diretto e indiretto.

  1. Cosa si intende per commercio elettronico diretto?

Per commercio elettronico diretto si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale.

  1. Cosa si intende per commercio elettronico indiretto?

Per commercio elettronico indiretto si intendono le operazioni di vendita di beni materiali.

  1. E’ obbligatoria l’emissione della fattura in caso di commercio elettronico indiretto?

Il commercio elettronico indiretto è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza. Per tali fattispecie non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente (non oltre il momento di effettuazione dell’operazione) o che si tratti di rapporti B2B.

  1. E’ obbligatoria l’emissione della fattura in caso di commercio elettronico diretto?

In ordine alle transazioni relative al commercio elettronico diretto è necessario precisare che tali operazioni non godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972. Infatti, con la risoluzione n. 245/E del 3 luglio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi sul punto osservando quanto segue:  “Con riguardo all’obbligo della fatturazione, si osserva che le operazioni in argomento non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura.” Inoltre  nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le operazioni di commercio elettronico “diretto” (cd. “servizi di e-commerce”), ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

  1. Momento impositivo?

Nella pratica dell’attività del commercio elettronico si può affermare che abitualmente il momento impositivo IVA si verifica, sia nel commercio elettronico diretto che indiretto, all’atto del pagamento tramite internet che il cliente effettua al momento dell’ordine.