RITENUTA D’ACCONTO

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%. Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell’ammontare corrisposto. L’aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili (articolo 23, comma 2, lett. c) Tuir). Se i predetti compensi, per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati, sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.

Tabella riepilogativa
Tipo di reddito Aliquota ritenuta Base imponibile
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale 20% a titolo d’acconto 100%
Compensi per cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore:
Soggetti di età superiore a 35 anni 20% a titolo d’acconto 75%
Soggetti di età inferiore a 35 anni 20% a titolo d’acconto 60%
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere 20% a titolo d’acconto 100%
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro 20% a titolo d’acconto 100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori 20% a titolo d’acconto 100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti 30% a titolo d’imposta 100%
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti 30% a titolo d’imposta 100%

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Entro quali termini il sostituto d’imposta deve versare la ritenuta d’acconto?

Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, il sostituto d’imposta deve versare la ritenuta d’acconto, attraverso il Modello F24, unicamente con modalità telematiche per i titolari di partita Iva (codice tributo 1040).

La ritenuta d’acconto corrisposta deve essere certificata dai soggetti che le hanno effettuate. Pertanto, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento il sostituto d’imposta deve consegnare la certificazione al sostituito.

Cosa succede se entro il 28 febbraio il sostituito non riceve dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute d’acconto subite?

A tal proposito è necessario distinguere due ipotesi:

a) la ritenuta d’acconto è stata versata dal sostituto d’imposta che però non ha consegnato la certificazione al sostituito.

In tal caso, secondo quanto disposto dall’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione N. 68/E del 2009, il contribuente può scomputare le ritenute purché sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile, di averle effettivamente subite.

La prova può essere fornita mediante:

  • Fattura con esposizione della ritenuta;
  • Documentazione bancaria attestante che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato.

La documentazione probatoria deve essere accompagnata, in sede di controllo ex art.36-ter, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:

  • La documentazione del pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili e a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

b) la ritenuta d’acconto non è stata versata dal sostituto d’imposta.

A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in più occasioni, la responsabilità solidale tra sostituito e sostituto d’imposta. Il punto però è sempre stato oggetto di discussione. La Suprema Corte infatti, in altre occasioni, si è espressa sostenendo la solidarietà tra sostituto e sostituito solo allorquando il sostituto non effettua né le ritenute a titolo d’imposta né i relativi versamenti.